AI Act: cosa è stato rinviato, cosa è già obbligatorio e come adeguarsi



"Tanto l'AI Act è stato rinviato.

È la frase che gira negli uffici da giugno. Ed è vera per una parte del regolamento. Ma la differenza non è un dettaglio da giuristi: separa le aziende che hanno ancora un anno e mezzo di tempo da quelle che sono fuori norma da agosto.


Vale la pena rimettere in fila le date, perché in mezzo ci sono tre testi diversi che si sono sovrapposti in dodici mesi.


Tre norme: il quadro di oggi


Chi cerca "l'AI Act" trova in realtà tre provvedimenti che vanno letti insieme.


Il Regolamento (UE) 2024/1689, l'AI Act vero e proprio, è in vigore dal 1° agosto 2024 e si applica per fasi successive.


Il Regolamento (UE) 2026/1744, il cosiddetto Digital Omnibus on AI, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 24 luglio 2026 ed è in vigore dal 27 luglio. Non riscrive l'impianto basato sul rischio: sposta alcune scadenze, semplifica alcune sovrapposizioni e aggiunge due nuovi divieti.


In Italia, la legge 132/2025 è in vigore dal 10 ottobre 2025 e interviene su lavoro, professioni, pubblica amministrazione, giustizia e diritto d'autore. Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva i due decreti legislativi di adeguamento: designano AgID come autorità di notifica e l'ACN come autorità di vigilanza del mercato, con poteri ispettivi e sanzionatori.


Tre testi, un'unica logica: gli obblighi cambiano in base a cosa fa il sistema e a che ruolo hai tu.


Cosa è stato davvero rinviato


Il rinvio riguarda i sistemi ad alto rischio, cioè quelli elencati negli allegati del regolamento. Sono due categorie, con due date diverse.

- Sistemi ad alto rischio autonomi (Allegato III): selezione del personale, merito creditizio, istruzione, infrastrutture critiche, biometria, giustizia, migrazione: nuova scadenza 2 dicembre 2027.

- Sistemi ad alto rischio incorporati in prodotti già regolati dall'UE (Allegato I): dispositivi medici, macchine, ascensori, veicoli: nuova scadenza 2 agosto 2028. 


Il motivo è pratico: gli standard armonizzati e gli organismi di valutazione non erano pronti. Il legislatore europeo ha però scelto date fisse, non condizionate alla disponibilità futura degli standard.


Se la tua azienda usa un software per fare screening dei curriculum, per valutare l'affidabilità creditizia di un cliente o per gestire un impianto critico, hai tempo fino a dicembre 2027. Dovrai occuparti della documentazione tecnica, della gestione del rischio e della sorveglianza umana.


Cosa invece è già obbligatorio (e riguarda quasi tutti)


Veniamo al punto più importante.

Dal 2 febbraio 2025 valgono i divieti dell'articolo 5 (manipolazione cognitiva, social scoring, alcune forme di sorveglianza) e l'obbligo di alfabetizzazione in materia di IA dell'articolo 4.

Dal 2 agosto 2025 si applicano gli obblighi per i modelli per finalità generali (GPAI).

Dal 2 agosto 2026 sono applicabili gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50, il regime sanzionatorio e i poteri di vigilanza delle autorità nazionali.


Tradotto: da agosto le autorità possono controllare e sanzionare chi utilizza i chatbot o pubblica contenuti prodotti con l'AI. È l'obbligo che tocca più organizzazioni di tutti, e non dipende dall'avere sistemi ad alto rischio.


Questi obblighi ti riguardano? Tre domande


1. Hai un sistema che parla con le persone online? Chatbot di assistenza, assistente vocale, avatar, agente che risponde in tempo reale sul sito o su WhatsApp.

2. Pubblichi contenuti generati o modificati con l'AI? Testi, immagini, audio, video.

3. Usi riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica? Anche in ambito interno, per esempio sugli accessi.


Una sola risposta affermativa basta per essere dentro. Conta l'uso professionale, non chi ha sviluppato lo strumento: se usi ChatGPT, un chatbot di terze parti o un generatore di immagini in licenza resti comunque soggetto agli obblighi.


Il malinteso sul 2 dicembre 2026


Circola una lettura comoda: "chi aveva già attivi questi strumenti ha tempo fino a dicembre". È vera solo per una fetta molto stretta di obblighi.

La proroga al 2 dicembre 2026 riguarda esclusivamente la marcatura leggibile dalle macchine dei contenuti sintetici - watermark, metadati, content credentials - ed esclusivamente per i fornitori di sistemi generativi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026. È un obbligo tecnico che ricade su chi sviluppa e distribuisce il sistema, non su chi lo usa.


Tutto il resto dell'articolo 50 è applicabile da agosto, senza periodo transitorio. Chi ha un chatbot online e pensa di avere tempo fino a dicembre si sta sbagliando.


Alla stessa scadenza del 2 dicembre 2026 scattano invece due nuovi divieti assoluti introdotti dal Digital Omnibus: la generazione di immagini intime di persone identificabili senza consenso e la produzione di materiale di abuso su minori.


Provider o deployer: la domanda che decide i tuoi obblighi


L'AI Act distingue due ruoli, e quasi tutte le confusioni nascono qui.


Il provider sviluppa un sistema, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio. Deve progettare la trasparenza dentro il prodotto e marcare tecnicamente gli output.


Il deployer usa il sistema sotto la propria autorità nell'ambito di un'attività professionale. Deve informare le persone esposte al sistema o ai contenuti.


Due precisazioni che valgono più di una consulenza:

• se personalizzi in modo significativo un sistema di terzi, lo integri nel tuo prodotto e lo offri con il tuo marchio, puoi essere diventato provider senza accorgertene;

• se i tuoi dipendenti o i tuoi collaboratori esterni usano l'AI per conto dell'azienda, il deployer è l'azienda. Non il singolo che ha aperto il tool.


I due ruoli non si escludono. Lo stesso contenuto può richiedere la marcatura tecnica del fornitore e un'etichetta visibile aggiunta da te.


Come adeguarsi, in sei passi


1. Fai l'inventario

Non si può dichiarare ciò che non si sa di avere. Serve un elenco dei sistemi realmente in uso - compresi quelli che le persone hanno attivato per conto proprio, che di solito sono la metà - con per ciascuno: fornitore, finalità, chi lo usa, che dati riceve, che output produce, chi controlla il risultato.


2. Definisci il ruolo, sistema per sistema

Per ogni voce dell'inventario: sei provider o deployer? È la domanda che determina quali obblighi ti riguardano e quale documentazione ti serve.


3. Metti l'avviso dove le persone incontrano l'AI

Chi interagisce con un sistema automatico deve saperlo prima o all'inizio della prima interazione, con un messaggio chiaro, distinguibile e accessibile. Una formulazione semplice funziona: "Stai interagendo con un assistente basato su intelligenza artificiale".


L'eccezione per i casi in cui la natura artificiale è "evidente" esiste, ma va interpretata in modo restrittivo: un'iconcina o una riga nascosta nelle condizioni d'uso non bastano, e in caso di contestazione l'onere di dimostrarlo è tuo. Per un assistente vocale l'informazione deve essere anche sonora.


4. Etichetta i contenuti generati

Per i deepfake - contenuti che somigliano a persone, luoghi o eventi reali e possono sembrare autentici - serve una dichiarazione percepibile dalle persone: una dicitura sull'immagine, un avviso prima della riproduzione, un'indicazione in didascalia. Affidarsi ai soli metadati del fornitore non basta.


Per i testi di interesse pubblico l'obbligo scatta quando il testo è pubblicato per informare su questioni di rilievo generale - salute, ambiente, sicurezza, diritti, temi economici o politici in dibattito - e non è stato sottoposto a una revisione umana effettiva. Attenzione a cosa significa "effettiva": verifica delle affermazioni e delle fonti, correzione di errori sostanziali, responsabilità editoriale di una persona che può approvare o respingere. Il controllo ortografico e l'inserimento nel CMS non sono revisione.


Un articolo di blog aziendale scritto con l'AI e riletto seriamente da chi risponde di quel contenuto, quindi, di norma non richiede etichetta. Lo stesso articolo pubblicato senza che nessuno lo abbia verificato, sì.


5. Costruisci l'alfabetizzazione, e documentala

L'articolo 4 chiede a fornitori e utilizzatori di adottare misure proporzionate per sviluppare le competenze di chi usa l'AI. Il Digital Omnibus ne ha alleggerito la formulazione - non si deve più "garantire" un livello, ma "sostenere" lo sviluppo - e non collega alla violazione una sanzione diretta. Il che non la rende irrilevante: in caso di incidente, contestazione o ispezione, un programma documentato è la prova della diligenza dell'organizzazione.


Secondo l'Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano, solo il 7% delle PMI italiane ha avviato programmi strutturati di formazione sull'AI, mentre il 76% non ha investito né prevede di investire in intelligenza artificiale. È il divario che rende questo punto il più concreto di tutti.

Un piano proporzionato non è un corso: è un modulo base per tutti su limiti, allucinazioni e dati che non si caricano, moduli specifici per chi usa i sistemi operativamente e per chi supervisiona, e un registro di cosa è stato fatto, quando e con chi.


6. Scrivi la policy e tienila aggiornata 

Chi autorizza un nuovo strumento, quali dati non escono dall'azienda, chi verifica gli output prima che diventino pubblici, come si segnala un problema, cosa chiedi contrattualmente ai fornitori. Sono poche pagine, ma sono quelle che trasformano una serie di avvisi sparsi in una governance.


Cosa si rischia davvero


L'articolo 99 fissa tre fasce: fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale per le pratiche vietate, fino a 15 milioni o al 3% per gli altri obblighi - inclusa la trasparenza dell'articolo 50 - fino a 7,5 milioni o all'1% per le informazioni inesatte alle autorità.


Le cifre da capogiro, però, vanno lette bene. Per le imprese si applica l'importo più alto tra somma fissa e percentuale; per PMI e start-up vale la regola inversa, cioè il valore più basso. Per una piccola impresa il rischio concreto è una percentuale sul proprio fatturato, non quindici milioni. Resta il fatto che la sanzione va commisurata a gravità, durata e collaborazione, e che l'adesione al Codice di buone pratiche sulla trasparenza pubblicato dalla Commissione è espressamente considerata un fattore attenuante.

In Italia il presidio è dell'ACN per vigilanza e sanzioni, di AgID per notifica e accreditamento, con Banca d'Italia, CONSOB e IVASS sul settore finanziario e il Garante privacy sui trattamenti di dati personali.


Il punto


Il rinvio degli obblighi sull'alto rischio ha spostato l'attenzione sulla data sbagliata. Le regole che sono entrate in vigore ad agosto non chiedono documentazione tecnica né valutazioni di conformità: chiedono di dire alle persone quando stanno parlando con una macchina e quando stanno leggendo qualcosa che una macchina ha prodotto.

E c'è un aspetto che il dibattito sulle sanzioni tende a coprire. Dichiarare l'uso dell'intelligenza artificiale non toglie credibilità a un'azienda. La costruisce, in un momento in cui la fiducia nei contenuti online è la risorsa più scarsa che ci sia.


La domanda da porsi, quindi, non è "sono obbligato?". È: so dire, oggi, in quali punti l'intelligenza artificiale tocca le persone che si fidano di noi?

Se la risposta non è immediata, il lavoro da fare non è normativo. È organizzativo.

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